Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









C.M. 23/03/2006 n. 902

6) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purchè siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7;

7) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;

8) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido;

9) le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;

10) limitatamente al settore «Industria», le spese di cui alle lettere e) ed

f) e relative progettazioni e, limitatamente alle imprese che svolgono attività di costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purchè capitalizzate;

11) limitatamente al settore «Industria», le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purchè: a. siano relative ad attrezza ture utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare; b. dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»; c. vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488/1992; d. siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978, e successive modifiche e integrazioni; e. vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.); f. la cessione in uso avvenga a titolo gratuito; g. i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere alla banca concessionaria, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; h. il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

12) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le suddette spese sono incluse altresì quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche di cui all'art. 8, comma 11, lettere b1), b2) e b5). Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

13) le spese relative all'acquisto di brevetti, di cui alla lettera g), sono ammissibili limitatamente al settore «Industria» e non possono supe- rare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile;

14) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione »;

15) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione «Legge Sabatini» non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione «pro-soluto»;

16) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7;

17) per il settore «Industria», con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità secondo quanto specificato al punto 1.1 della presente circolare;

18) per il settore «Turismo», sono altresì ammissibili le spese per «servizi annessi». Si intendono «servizi annessi» le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i «servizi annessi» alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, ecc. Qualora le strutture o gli impianti di cui sopra siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati «servizi annessi». A tal fine, l'impresa interessata deve indicare nel piano descrittivo anche detti riferimenti normativi. In sede di esame finale, la banca concessionaria deve verificare il rispetto delle predette prescrizioni normative in relazione agli obiettivi raggiunti del programma, acquisendo dalle imprese interessate tutti i necessari elementi di valutazione. La gestione dei servizi annessi può costituire anche attività ammissibile qualora indicata come tale dalle regioni ai sensi del precedente punto 1.6. Le spese del programma da agevolare relative ai «servizi annessi», qualora questi ultimi non siano indicati dalle regioni quali ulteriori attività ammissibili, sommate al valore di quelli eventualmente preesistenti al programma medesimo, si considerano ammissibili, nel limite del settantacinque per cento del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile. Ai fini della valutazione della suddetta incidenza massima, le imprese indicano nello specifico prospetto del piano descrittivo il valore degli eventuali beni strumentali preesistenti destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile e, separatamente, di quelli relativi agli eventuali «servizi annessi» preesistenti, desumendoli, a scelta dell'impresa, da specifica perizia giurata (da allegare alla domanda di agevolazione) o dal libro dei cespiti ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti). Ai fini dell'ammissibilità delle predette spese per i «servizi annessi» le imprese devono, nel piano descrittivo, obbligatoriamente dettagliarle e indicarle sia nell'ambito dell'investimento complessivo che, separatamente da quest'ultimo, nel richiamato specifico prospetto;

19) per il settore «Turismo», tra le spese di cui alla lettera e) sono incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purchè iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili;

20) per il settore «Turismo», le spese ammissibili relative alle strutture agro-turistiche o di turismo rurale sono quelle relative all'attività ricettiva e relativi «servizi annessi», con l'esclusione delle spese che presentino caratteristiche prettamente agricole. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili (fatte salve quelle per la stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8), quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

 

Pagina 6/16 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional